STATUTO FONDAZIONE ONLUS PIO ISTITUTO NEGRONE DURAZZO BRIGNOLE SALE
Articolo uno
1. La fondazione “pio Istituto Negrone Durazzo Brignole Sale” – ONLUS”, organizzazione non lucrativa di utilità sociale, costituita in data 22 dicembre 1877 con rogito del notaio Bardazza per volontà e su iniziativa della Signora Marchesa Maria Brignole Sale, vedova De Ferrari, Duchessa di Galliera ha sede in Genova, Vico della Fragola 2/8.
L’Ente ha acquistato la personalità giuridica di diritto privato con deliberazione della Giunta Regionale della Liguria n. 1006 del 26 marzo 1993.
1. La Fondazione, di ispirazione cattolica, non ha scopo di lucro e prosegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell’assistenza sociale e beneficienza, dell’istruzione e della formazione. In particolare la sua attività principale consiste nell’istruire, assistere e curare la formazione umana e religiosa dei minori di ambo i sessi e diversa nazionalità per soggetti disagiati, nel rispetto delle culture da cui provengono.
La fondazione si dota di un regolamento di ammissione per disciplinare l’accesso ai propri servizi ed alle proprie prestazioni assistenziali.
Il regolamento garantisce la parità di trattamento a tutti gli utenti senza discriminazione legate a condizioni personali, sociali, religiosa ed economiche.
Più precisamente tale attività viene svolta:
– Nella scuola Negrone Durazzo sita in Sal. Negrone Durazzo, 3;
– Nel Centro La Salle;
– Nel centro di prima accoglienza, convenzionato con il comune di Genova, per ragazzi extracomunitari e non dai sei ai diciassette anni;
– Nella scuola di formazione professionale.
2. Nella gestione delle suddette attività, la Fondazione si avvale della collaborazione di Congregazioni religiose o istituti secolari e, segnatamente, dalla Cooperativa Sociale La Salle in cui sono rappresentati sia i Fratelli delle Scuole Cristiane sia il Pio Istituto Negrone Durazzo Brignole Sale.
3. I fini del proseguimento delle finalità istituzionali e di tutte quelle ad esse strumentali, conseguenti e comunque connesse, la Fondazione può compiere attività mobiliare, immobiliare ed economica finanziaria nonché tutti gli atti e le operazioni ritenuti necessari e/o opportuni.
4. La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, salvo attività connesse.
Articolo tre
1. Sono organi della fondazione:
– Il Consiglio di Amministrazione;
– Il presidente;
– Il Vicepresidente:
– Il Revisore dei conti.
–
Articolo quattro
1 La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, così composto:
– Monsignore Arcivescovo della Diocesi di Genova o un suo delegato, Presidente;
– Il Priore pro tempore del Magistrato di Misericordia in Genova o quella autorità superiore che in avvenire fosse investita in Genova dalle funzioni attualmente al medesimo attribuite;
– Tre membri nominati dall’Arcivescovo di Genova (ovvero, in caso di sede vacante, dall’Amministratore Diocesano) di comune accordo con il Priore pro tempore del magistrato di Misericordia in Genova scelti tra persone di comprovata capacità e qualità morali.
2. Il consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni. I membri nominati possono essere confermati.
3. Le dimissioni degli Amministratori sono immediatamente efficaci e non sono revocabili. In caso di dimissioni di uno dei componenti del consiglio, la Fondazione attiva la procedura per la surroga del dimissionario. Gli Amministratori nominati in surroga restano in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.
La decadenza degli Amministratori opera, oltre nel caso di decadenza dei termini, anche nel caso di perdita dei requisiti sopra previsti per la loro nomina
La revoca degli Amministratori è disposta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione per gravi violazioni di legge o del presente statuto.
La revoca è disposta previa contestazione degli addebiti e seguente contraddittorio in forma scritta.
4. In caso di morte di qualche Consigliere, prima del termina di naturale scadenza del suo ufficio, sarà nominato con le stesse modalità un altro consigliere il quale resterà in carica quanto sarebbe durato il sostituito.
5. L’Arcivescovo pro tempore di Genova è dispensato dall’obbligo di intervento personale nelle riunioni del Consiglio nelle quali potrà farsi rappresentare da un suo delegato.
6. Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione nomina tra i suoi membri il Vicepresidente.
7. I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono alle sedute per tre volte consecutive, sono dichiarati decaduti su proposta del Presidente previo avviso dei motivi all’interessato. La decadenza è pronunciata dallo stesso Consiglio di Amministrazione.
8. Il Consigliere non consegue alcun compenso della nomina salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto.
1. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie e vengono presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente.
2. Le adunanze sono convocate dal Presidente o dal Vice Presidente con invito contenente l’ordine del giorno degli oggetti da trattare, da comunicare ai componenti del Consiglio di Amministrazione almeno tre giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 ore prima
3. Le adunanze ordinarie hanno luogo almeno due volte l’anno, in occasione dell’approvazione del bilancio e consuntivo.
4. Le adunanze straordinarie hanno luogo ogni qual volta siano necessarie per deliberazioni urgenti.
La richiesta potrà essere presentata:
a) Dal Presidente;
b) Dal Vice Presidente
c) Da almeno uno dei Consiglieri di Amministrazione, il quale dovrà presentare una domanda motivata al Vice Presidente che provvederà a deliberarla e, se del caso, ad approvarla.
Articolo sei
1. Il consiglio di Amministrazione provvede, in generale, alle attività della Fondazione e decide anche sull’amministrazione dei beni e sulla destinazione delle rendite del patrimonio in osservanza del disposto di cui alla lett. D), comma 1, del D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460. In particolare spetta al Consiglio di Amministrazione:
– Nominare il Vicepresidente;
– Approvare le direttive generali che disciplinano le attività, i criteri e le priorità delle iniziative della Fondazione che sono indicate nel regolamento di ammissione;
– Approvare bilanci e conti annuali e sull’amministrazione dei beni;
– Deliberare sull’eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale, nel rispetto delle lett. D) ed e), comma 1 dell’Art. 10 del D.Lgs 4 dicembre 1997. N. 460;
– Nominare il segretario;
– Nominare il Revisore dei conti;
– Procedere alla costituzione o all’interruzione del rapporto di lavoro con il personale dipendente;
– Vigilare e controllare l’esecuzione delle delibere e dei programmi della Fondazione nonché la conformità dell’impiego dei contributi,
– Deliberare le modifiche dello statuto che si considerano approvate con il voto favorevole di almeno quattro dei suoi membri;
– Deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione nei casi previsti dal successivo art. 13
Articolo Sette
1 Le deliberazioni del Consiglio debbono essere prese con l’intervento della metà più uno di coloro che lo compongono ed a maggioranza assoluta degli intervenuti.
2 Le votazioni si fanno per appello nominale ed a voti palesi
3 Le votazioni hanno sempre luogo e voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone.
4 Per la validità delle adunanze non è computato chi, avendo interesse, non può prendere parte alla deliberazione.
5 A parità di voti, quello espresso dal Presidente vale doppio.
Nel caso in cui un amministratore si trovi in una situazione di conflitto di interessi nel merito ad una deliberazione deve darne comunicazione agli altri membri del Consiglio ed astenersi dalla deliberazione stessa. L’amministratore che non ottemperi agli obblighi posti in essere dal presente comma risponde per danni che ne derivano alla Fondazione per effetto della sua inosservanza. Tale disposizione si applica nel caso in cui la delibera riguardi interessi propri o di congiunti ed affini fino al quarto grado di parentela degli amministratori.
6 nelle votazioni a scrutinio segreto non si tiene conto delle schede bianche. A parità di voti, la proposta s’intende respinta.
Articolo Otto
1. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal segretario del Consiglio di Amministrazione e sono firmati dal Presidente e dal segretario stesso. Quando qualcuno degli intervenuti si allontana ne viene fatta menzione.
I consiglieri hanno diritto di far constare a verbale le proprie dichiarazioni.
Articolo nove
1 Il Vice Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione “Pio Istituto Negrone Durazzo Brignole Sale – ONLUS”. Egli viene scelto tra i membri del Consiglio ai sensi dell’art. 4 del presente statuto.
2 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente a tutti gli effetti in caso di sua assenza dalla sede ovvero di impedimento transitorio. In particolare lo cresce nell’esercizio dei poteri di cui agli articoli 4, coma 6, 5 e 8; mancando ambedue, le funzioni vicarie saranno assunte dal membro più anziano vi età.
3 Il Vince Presidente sovraintende alla attività complessiva della fondazione. In particolare egli:
presiede le Adunanze del Consiglio fissando il relativo ordine del giorno, qualora non vi partecipi il Presidente;
cura l’esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio;
rappresenta la Fondazione di fronte ai terzi ed anche in giudizio, delegando all’uopo un professionista abilitato scelto dal Consiglio ovvero dallo stesso Vice Presidente in caso di urgenza, nel qual caso convoca immediatamente il consiglio perché ratifichi il suo operato;
cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione del Consiglio;
dispone ogni altro intervento che per effetto della carica, la legge ei regolamenti gli attribuiscono.
Articolo dieci
1 Il Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta nomina il Revisore dei Conti, scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori dei conti e ne stabilisce il compenso.
2 Il Revisore dei conti dura in carica tre anni, può essere confermato e cessa dall’incarico per dimissioni ovvero a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione purché vi sia la giusta causa.
3 Il Revisore dei conti partecipa di diritto alle adunanze del Consiglio di Amministrazione con facoltà di prendere la parola ma senza il diritto di voto, verifica la regolare tenuta della contabilità della Fondazione, esprime il proprio parere sui bilanci.
4 Il Consiglio di Amministrazione si avvale di norma di un istituto di credito per tutte le operazioni di carattere finanziario.
Articolo undici
1. Il patrimonio della Fondazione è così composto:
da beni mobili ed immobili nonché da ogni altro contributo, erogazione ed entrata comunque pervenuti alla Fondazione;
da ogni altro incremento derivante dalla attività economica, finanziaria e patrimoniale svolte direttamente o indirettamente dalla Fondazione.
2. Le rendite e le risorse della Fondazione devono essere impiegate esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse, in osservanza della lett. E) comma 1 dell’art. 10 del D.Lgs 4 dicembre 1997, n 460.
E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, ameno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
3. Al fine di acquisire le risorse necessarie per la conservazione del patrimonio immobiliare ovvero per perseguire le finalità istituzionali di cui all’art. 2 del presente Statuto, la Fondazione dà in locazione le unità immobiliari di proprietà (o che si trovano comunque nella sua disponibilità) che non vengono utilizzate per l’attività istituzionale, tenendo conto dei prezzi correnti sul mercato. Per le medesime finalità la Fondazione può anche alienare parte del proprio patrimonio immobiliare. L’alienazione dovrà avvenire mediate pubblici incanti, licitazioni private ovvero a trattativa privata secondo la normativa vigente.
4. La Fondazione provvede all’amministrazione ed alla erogazione dei servizi assistenziali utilizzando direttamente i beni del proprio patrimonio idonei a tale scopo.
Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili non effettuati con le forme dell’asta pubblica, o della licitazione privata, sono trasmessi alla Regione per la preventiva autorizzazione.
Di tutto il patrimonio costituito da beni mobili ed immobili di proprietà della Fondazione deve essere tenuto inventario, da aggiornarsi periodicamente con scadenza normalmente biennale contenente la descrizione e la valutazione dei beni e la segnalazione di eventuali beni aventi valore storico, monumentale, artistico, destinati dallo Statuto alla realizzazione dei fini istituzionali e le delibere concernenti la dismissione di tali beni devono essere assunte (con la maggioranza qualificata di quattro membri del consiglio) contestualmente al reinvestimento dei proventi nell’acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle medesime finalità, con esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato, rapportato ad attualità.
Articolo dodici
1. L’esercizio finanziario ha inizio il 1à gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente.
3. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare il bilancio preventivo relativo all’anno successivo.
4. La fondazione adotta il regime di contabilità economico-patrimoniale.
Articolo tredici
1 La fondazione è costituita senza limitazione di durata nel tempo.
2 La fondazione si estingue con delibera del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità di cui all’art. 27 cod.civ.:
– quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
– per le altre cause di cui al citato art. 27.
3. le delibere di estinzione saranno valide con il voto favorevole dei quattro quinti dei membri del Consiglio di Amministrazione.
4. In caso di estinzione il patrimonio mobiliare ed immobiliare di cui la medesima è dotata sarà devoluto a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
5. Tutti i provvedimenti che comportano oneri a carico del bilancio devono essere assistiti dalla attenzione della relativa copertura finanziari a cura del Consiglio di Amministrazione, di concerto con il Revisore dei conti.
Gli ordini di pagamento sono consentiti al momento in cui il Consiglio di Amministrazione quantifica il budget.
Articolo quattordici
1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia con particolare riferimento al D.Lgs 4 dicembre 1997, n.460.
Firmato: BLANGETTI Lelio – ANSALDO Edmondo Notaio